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22/01/2025Caduta del bambino dall’altalena e responsabilità dei genitori

L’ordinanza n. 28041/2024 del 30.10.2024 della Corte di Cassazione trae origine da un sinistro occorso ad un minore, in un parco comunale, a causa della caduta del bimbo dall’altalena priva di maniglia anticaduta. I genitori avevano agito contro il Comune, custode del parco, chiedendo il risarcimento dei danni, ai sensi dell’art. 2051 cod. civ. (Danno cagionato da cosa in custodia) o in subordine ex art. 2043 cod. civ. (Risarcimento per fatto illecito).
Il Tribunale accoglieva la domanda risarcitoria, ritenendo il Comune responsabile del danno.
Il Comune impugnava la sentenza di primo grado, che veniva ribaltata dalla Corte d’Appello, la quale statuiva che:
a) pur ritenuta certa la sussistenza della responsabilità del Comune verso i terzi per la custodia e la manutenzione delle strade e di ogni spazio aperto al pubblico- esiste un dovere dei terzi di fare un uso corretto e responsabile dei suddetti manufatti in custodia;
b) su tali basi, non vi era dubbio sul fatto che, nell’ipotesi in esame, la condotta dei genitori, che avevano omesso di vigilare sul figlio e sull’utilizzo di un gioco non sicuro, aveva eliso la possibilità di ricondurre alla responsabilità del proprietario l’evento dannoso occorso al minore integrando l’ipotesi del “caso fortuito”;
c) difatti, presentandosi la cosa custodita priva dell’indispensabile accessorio (maniglia) e, dunque, evidentemente inidonea ad essere usata da un bambino, la mancata valutazione dello stato dell’oggetto da parte dei genitori aveva avuto un’efficienza causale autonoma nella eziologia dell’evento.
Il danneggiato, divenuto nel frattempo maggiorenne, ha presentato ricorso in Cassazione, ricorso che veniva tuttavia dichiarato inammissibile con l’ordinanza n. 28041/2024.
Secondo la Cassazione, la Corte d’Appello aveva correttamente individuato nell’omissione di controllo da parte dei genitori sullo stato dell’altalena, la causa esclusiva del danno. Questi ultimi, infatti, avrebbero dovuto impedire al figlio di utilizzare un gioco privo di maniglia anticaduta e quindi palesemente difettoso e pericoloso.