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03/04/2025I contratti conclusi al telefono: cosa cambia dall’01.01.2025

La Legge 30 dicembre 2023 n. 214 ha modificato l’art. 51, comma VI del Codice del Consumo, che incide sui contratti stipulati per telefono. Detta norma, così modificata, è entrata in vigore il 01 gennaio 2025.
La disposizione recita “Quando un contratto a distanza deve essere concluso per telefono, il professionista deve confermare l’offerta al consumatore, il quale è vincolato solo dopo aver firmato l’offerta o dopo averla accettata per iscritto; in tali casi il documento informatico può essere sottoscritto con firma elettronica ai sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Dette conferme possono essere effettuate, se il consumatore acconsente, anche su un supporto durevole. In ogni caso il consenso non è valido se il consumatore non ha preliminarmente confermato la ricezione del documento contenente tutte le condizioni contrattuali, trasmesse su supporto cartaceo o altro supporto durevole disponibile e accessibile”.
La norma precisa che, se viene utilizzato lo strumento del telefono, il contratto si conclude quando il compratore accetta l’offerta per iscritto: il professionista deve trasmettere l’offerta al consumatore, il quale sarà vincolato solo dopo averla accettata per iscritto. Il contratto si conclude anche con l’accettazione dell’offerta con firma digitale: il professionista trasmette l’offerta, sulla quale il consumatore appone la propria firma mediante dispositivi di firma digitale.
La disposizione aggiunge che, se il consumatore acconsente, il contratto si può concludere anche mediante lo scambio delle conferme su supporto durevole (strumento che consente al cliente di conservare e consultare nel tempo le informazioni contrattuali). In tal caso il cliente riceve un documento scritto con tutte le condizioni contrattuali su supporto durevole (come documenti cartacei inviati per posta o comunicazioni digitali come file inviati tramite e-mail o notifiche su app) e il contratto sarà valido solo dopo la conferma di ricezione da parte del cliente.
I contratti conclusi per telefono dunque sono validi solo in forma scritta (e su supporto durevole e idoneo alla comunicazione elettronica), senza possibilità di accordo o adesione telefonica, tramite risposta affermativa del consumatore. Anzi quest’ultimo, pur contattato al telefono, sarà vincolato soltanto dopo aver sottoscritto l’offerta e un distinto documento, che ne comprova l’accettazione. Per i contratti via telefono sarà necessario che, ai fini della validità del consenso, il cliente confermi di aver ricevuto il documento scritto con tutte le condizioni contrattuali, trasmesso su supporto cartaceo o su un altro supporto durevole disponibile e accessibile.