
I doveri di vigilanza e custodia della casa di riposo
10/10/2025Affido figli minori e bigenitorialità

Con l’ordinanza n. 6078 del 12 marzo 2026, la Cassazione ha esaminato il caso di una coppia che aveva avviato un procedimento di separazione con contestuale domanda di divorzio.
La moglie aveva formulato la richiesta di affido condiviso dei figli gemelli e il collocamento prevalente degli stessi presso di sé. Il marito, pur non opponendosi alla separazione, proponeva tempi paritari di permanenza con i figli con richiesta di assegnazione della casa, di sua proprietà. Il Tribunale, in via provvisoria, disponeva l’affido condiviso con collocamento paritario alternato.
La Corte di Appello, in sede di reclamo, riformava la sentenza e stabiliva l’affido condiviso con collocamento prevalente presso la madre, assegnandole la casa familiare, ritenendo astrattamente che, quando si verte in ipotesi di figlio minore in età prescolare, si deve considerare la rilevanza della posizione materna, poiché maggiormente rispondente agli interessi della prole.
Il padre proponeva ricorso per Cassazione sostenendo che tale decisione era stata adottata senza una valutazione della situazione familiare, limitandosi ad un giudizio basato esclusivamente sulla età dei minori, senza considerare le concrete condizioni di vita della famiglia in esame e senza considerare che i minori vengono accuditi prevalentemente dal padre che può contare su un orario di lavoro che termina intorno alle 14.30 e beneficia anche del supporto della propria madre.
Primariamente la Suprema Corte ricorda che criterio fondamentale cui deve attenersi il Giudice è “(…) costituito dall’esclusivo interesse morale e materiale della prole, il quale, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante l’apprezzamento della personalità del genitore (…)”.
Gli Ermellini osservano che la Corte d’Appello ha ritenuto che, quanto si tratta di figli piccoli, in età prescolare o consimile, la posizione materna risponde maggiormente agli interessi della prole. In tal modo “ (…) il giudice di merito ha operato un giudizio “in astratto”, incentrato sulla sola età dei minori, che comunque avevano già compiuto otto anni, senza preoccuparsi di prestare attenzione alle modalità di relazione in atto dei bambini con i genitori, ritenendo prevalente tale criterio astratto rispetto alle concrete condizioni di vita della famiglia”.
La Cassazione accoglieva così le censure del ricorrente affermando il seguente principio di diritto: “Nei provvedimenti previsti dall’art. 337-ter c.c., il giudice è chiamato ad adottare provvedimenti riguardo ai figli seguendo il criterio costituito dall’esclusivo interesse morale e materiale della prole, il quale, ai sensi dell’art. 337-ter c.c., è quello di conservare un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, sicché le statuizioni sull’affidamento, il collocamento e la frequentazione dei figli devono rispondere ad una valutazione in concreto finalizzata al perseguimento di tale finalità, non potendo essere adottati provvedimenti che limitino grandemente la frequentazione tra uno dei genitori e il figlio in applicazione di valutazioni astratte non misurate con la specifica realtà familiare, avuto riguardo anche all’età del figlio”.




