No al collocamento paritario se non risponde all’interesse del figlio minore
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26/07/2024Il trasferimento dei figli minori molto lontano dal genitore non convivente viola il diritto alla bigenitorialità
Il Tribunale di Napoli, durante un procedimento di divorzio, accoglieva la richiesta di una madre di trasferirsi, con i tre figli minori, a circa 850 km dalla residenza del padre dei piccoli, assumendo di aver ricevuto un’interessante offerta di lavoro. Così il Tribunale di Napoli accoglieva la richiesta di trasferimento della donna, senza modificare il regime di affido condiviso dei figli e senza espletare alcuna istruttoria, basandosi solo sull’offerta di lavoro presentata dalla madre.
Il padre proponeva reclamo presso la Corte d’Appello di Napoli, che tuttavia rigettava il reclamo e confermava il provvedimento del Tribunale sulla scorta delle dichiarazioni dei minori, che esprimevano il desiderio di trasferirsi e la promessa della madre di facilitare le visite al padre.
Così il padre adiva la Corte di Cassazione che, con ordinanza n. 12282 del 07.05.2024, stabiliva che “il trasferimento dei tre figli in località distante parecchi chilometri da quella di residenza del padre non potrà non essere di ostacolo alla frequentazione del genitore coi figli nonostante al primo sia stata riconosciuta la “facoltà di vederli e tenerli quando desidera”. Infatti, la Corte di merito non ha valutato quella considerevole distanza tra le due città che non consente frequentazioni giornaliere, se non della durata di poche ore, ma al contrario solo visite di più giorni, data la notevole durata del viaggio. Tenendo poi conto che i figli frequentando la scuola, corsi sportivi, palestra, etc., non possono certo assentarsi troppo tempo dalla città di residenza, quantomeno nel lungo periodo scolastico, senza individuare idonee compensazioni”.
Infatti il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare tale finalità, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa. Così il trasferimento dei figli a parecchia distanza potrebbe configurare una violazione del diritto alla bigenitorialità considerando altresì che la Corte d’Appello non aveva adeguatamente valutato le dichiarazioni dei figli minori e le conseguenze pratiche del trasferimento sulla bigenitorialità. Sebbene due dei tre figli avessero espresso il desiderio di trasferirsi con la madre, la Corte territoriale non aveva considerato l’opinione del terzo figlio, il più piccolo, né aveva esaminato appieno l’impatto del trasferimento sulla vita quotidiana dei bambini.