
Domestica “in nero”: i rischi e le sanzioni
30/10/2017
Niente assegno divorzile a chi ha mezzi economici adeguati o ha le potenzialita’ per conseguirli
28/12/2017Chi investe un animale domestico risarcisce le spese veterinarie e la sofferenza del padrone

Per esaminare il caso di un automobilista che investe un animale domestico occorre premettere due dati normativi, che cristallizzano due presunzioni di responsabilità stabilite dalla legge.
Innanzitutto la legge presume che il conducente di un veicolo è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (art. 2054 c.c.).
L’altra presunzione è stabilita dall’art. 2052 c.c., in materia di danno cagionato da animali, e stabilisce che “Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”.
Dalle norme suddette consegue che, nel caso di scontro tra automobile e animale, ne risponderebbero il conducente della vettura (in solido con il proprietario, salvo che quest’ultimo provi che la circolazione è avvenuta contro la sua volontà) ed il padrone dell’animale, in concorso di colpa, a meno che i due soggetti forniscano la prova liberatoria e dimostrino che il fatto è avvenuto per caso fortuito o che comunque non si potesse evitare.
Nel caso di specie si ipotizza che solamente il padrone dell’animale riesca a superare la presunzione di colpa a proprio carico, dimostrando di aver tenuto alla guida una condotta diligente e di non aver potuto impedire l’evento. Ebbene, in tal caso il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 19747/2016, ha stabilito che al proprietario di un cane investito spettano, a titolo di risarcimento, sia i danni patrimoniali relativi agli esborsi sostenuti per le cure veterinarie sia il danno non patrimoniale per l’ansia e i disagi patiti durante la convalescenza dell’animale, da liquidarsi in via equitativa.
Nel caso giudicato dal Tribunale di Roma il proprietario, il conducente e la compagnia assicurativa del mezzo sono stati condannati, in solido, al pagamento della somma di € 5.800,00 a titolo di risarcimento danni.
I giudici non hanno dato rilievo al fatto che l’animale era stato pagato € 400,00, al fine di fissare un limite massimo all’ammontare del risarcimento. Il Tribunale infatti ha affermato che l’animale non è una cosa e tale criterio non può essere adottato per determinare la misura del risarcimento spettante al padrone. Infatti le lunghe e costose terapie cui il padrone ha sottoposto il proprio amico a quattro zampe per garantirgli un’ottima guarigione denotano un intenso legale affettivo nei suoi confronti, tale da superare il binomio animale – cosa.
Inoltre è stata riconosciuta l’esistenza di un danno non patrimoniale da ricondurre all’angoscia e all’apprensione del padrone per l’animale durante i mesi di cure nonché all’impegno costante nell’accompagnare il cucciolo ad effettuare visite ed esami necessari per la guarigione. La liquidazione di detta voce di danno avviene secondo equità ovvero in base a quanto ritenuto giusto dal giudice in base al caso concreto. Con la pronuncia in questione il Tribunale di Roma si è conformato ad un principio già sancito dalla Corte di Cassazione, che ha riconosciuto il diritto ai danni morali per il padrone dell’animale domestico (Cassazione, sentenza n. 47391 del 21.12.2011), che patisce una sofferenza interiore per il dolore del proprio fedele amico.
In conclusione, una volta accertata l’esclusiva responsabilità del conducente dell’automobile nell’investimento dell’animale domestico (ad esempio perché, viaggiando a velocità elevata, ha investito l’animale sfuggito alla sfera di controllo del proprietario), al padrone di quest’ultimo spetterà il risarcimento del danno patrimoniale relativo alle spese sostenute per le cure veterinarie, gli spostamenti dell’animale e quant’altro necessario per la sua guarigione nonché il risarcimento del danno non patrimoniale afferente i turbamenti, i disagi ed i patemi per la sofferenza dell’animale.