Niente assegno divorzile a chi ha mezzi economici adeguati o ha le potenzialita’ per conseguirli

Chi investe un animale domestico risarcisce le spese veterinarie e la sofferenza del padrone
27/11/2017
Come recuperare un credito nei confronti di una società cancellata dal Registro delle Imprese
30/01/2018

Niente assegno divorzile a chi ha mezzi economici adeguati o ha le potenzialita’ per conseguirli

Per quasi trent’anni la giurisprudenza ha seguito l’orientamento in base al quale la decisione di concedere l’assegno divorzile a favore dell’ex coniuge debole andava determinato avendo riguardo al parametro del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.

Con la sentenza n. 11504 del 10.05.017, tuttavia, la Cassazione civile, sez. I, ha apportato una svolta epocale in materia di diritto di famiglia. La Suprema Corte, in particolare, ha superato il precedente consolidato orientamento che collegava l’assegno al tenore di vita matrimoniale e ha statuito che il criterio per stabilire la spettanza dell’assegno è quello dell’autoresponsabilità economica dell’ex coniuge richiedente, con riferimento alla sua indipendenza o autosufficienza economica.

I giudici di legittimità hanno ritenuto non più attuale, alla luce dei mutamenti economico-sociali, il riferimento alla continuazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, in relazione al diritto al mantenimento nell’ambito del divorzio.

Con la sentenza di divorzio il rapporto matrimoniale si estingue sia sul piano personale che su quello economico-patrimoniale: vengono meno, infatti, il dovere reciproco di assistenza morale e materiale di cui all’art. 143 c.c. e i coniugi devono essere considerati come singole persone.

L’accertamento del diritto all’assegno di divorzio si articola in due fasi: quella de riconoscimento del diritto all’assegno e quella della determinazione quantitativa dello stesso.

Quanto alla prima fase, si ricorda che il diritto all’assegno di divorzio è riconosciuto, ai sensi dell’art- 5 Legge divorzio (Legge 898/1970), all’ex coniuge sprovvisto di mezzi economici adeguati per far fronte alle proprie esigenze o impossibilitato a procurarseli per ragioni oggettive: da ciò deriva la natura assistenziale dell’assegno divorzile. La sentenza n. 11504/2017 sopra richiamata spiega che tale situazione non si verifica nel caso in cui l’ex coniuge richiedente l’assegno sia indipendente o economicamente autosufficiente perché lo scopo del divorzio è quello di far cessare il matrimonio e i suoi effetti mentre, se l’ex coniuge è dotato di mezzi economici adeguati, la previsione di un mantenimento sarebbe un arricchimento illegittimo in quanto basato solo sulla preesistenza di un vincolo matrimoniale ormai estinto e ciò comporterebbe una prosecuzione del vincolo cessato.

In un primo momento, pertanto, il giudice dovrà verificare l’esistenza del diritto all’assegno divorzile con riferimento all’inadeguatezza dei mezzi del richiedente o all’impossibilità di accedere agli stessi per ragioni oggettive guardando solamente alla persona dell’ex coniuge richiedente come singolo individuo, senza alcun riferimento al rapporto matrimoniale pregresso.

La Corte di Cassazione, con la sentenza su richiamata, ha statuito che i criteri in base ai quali accertare la sussistenza o meno dell’indipendenza economica dell’ex coniuge richiedente l’assegno sono:

  1. il possesso di redditi di qualsiasi specie;
  2. il possesso di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari (tenuto conto degli oneri e del costo della vita);
  3. le capacità e le possibilità effettive di lavoro personale, in relazione alla salute, all’età, al sesso ed al mercato del lavoro dipendente o autonomo;
  4. la stabile disponibilità di una casa di abitazione.

Il Tribunale di Milano ha dato subito applicazione ai nuovi principi dettati dalla Cassazione e ha stabilito che “Per indipendenza economica deve intendersi la capacità per una persona adulta e sana – tenuto conto del contesto sociale di inserimento – di provvedere al proprio sostentamento, inteso come capacità di avere risorse sufficienti per le spese essenziali (vitto, alloggio, esercizio dei diritti fondamentali)”. “Un parametro (non esclusivo) di riferimento può essere rappresentato dall’ammontare degli introiti che, secondo le leggi dello Stato, consente (ove non superato) a un individuo di accedere al patrocinio a spese dello Stato (soglia che, ad oggi, è di euro 11.528,41 annui ossia circa euro 1.000 mensili)“(Tribunale di Milano, sez. IX civile, ordinanza 22.05.2017).

Il giudice meneghino, adeguandosi al nuovo orientamento delineato dalla Suprema Corte, ha introdotto un ulteriore elemento stabilendo che il reddito mensile minimo, per ottenere l’assegno di divorzio, è pari € 1.000,00=.

Anche il Tribunale di Roma si è da subito conformato all’innovativo indirizzo in materia di divorzio, precisando che è il coniuge richiedente l’assegno a dover fornire la prova dell’insussistenza degli indici elaborati dalla Cassazione. In particolare, è la parte richiedente a dover dimostrare di essersi mossa per trovare un lavoro adatto all’esperienza professionale maturata e al titolo di studi conseguito o di essere impossibilitata – per impedimento fisico o altro – a svolgere qualsiasi attività lavorativa, non essendo sufficienti prove generiche e non circostanziate.

La seconda fase relativa alla valutazione della debenza dell’assegno di divorzio, invece, è quella dedicata alla determinazione dell’importo dell’assegno stesso: in questa sede vengono in rilievo gli ulteriori criteri enucleati nell’art. 5 Legge divorzio ovvero le condizioni dei coniugi, le ragioni della decisione, il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio personale o comune durante il matrimonio, i redditi di entrambi e la durata del matrimonio.

Solamente il secondo momento relativo alla quantificazione dell’assegno in questione, dunque, comporta un giudizio comparativo tra le rispettive posizioni personali ed economico-patrimoniali degli ex coniugi.

In conclusione, a differenza dell’orientamento sposato in precedenza, che collegava l’assegno di divorzio al tenore di vita goduto dall’ex coniuge debole durante la vita matrimoniale, la rivoluzione messa in atto dalla Cassazione con la sentenza n. 11504/2017 comporta che qualora si accerti che l’ex coniuge richiedente l’assegno è indipendente o economicamente autosufficiente o ha la potenzialità per conseguire l’indipendenza economica, allora non deve essergli riconosciuto il diritto all’assegno divorziale. Al contrario, se l’ex coniuge richiedente è privo di mezzi adeguati, cioè non è economicamente autosufficiente, questi avrà diritto all’assegno di divorzio, la cui misura andrà fissata avendo riguardo ai criteri indicati nell’art. 5 Legge divorzio.