Il Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005), all’art. 128 prevede la garanzia legale di conformità anche per i beni di consumo usati e quindi anche per le automobili usate.
La normativa del Codice del Consumo trova applicazione in caso di vendita tra professionista e consumatore mentre, nel caso di compravendita tra privati, trovano applicazione le norme del codice civile.
Il D.Lgs. 206/2005 dispone che il venditore ha l’obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita: il professionista deve dunque garantire che l’automobile venduta corrisponda alla descrizione contenuta nel contratto.
Secondo la legge non vi è difetto di conformità se, al momento della conclusione del contratto, l’acquirente era a conoscenza del vizio o se esso era evidente oppure se il difetto di conformità dipende da istruzioni o materiali forniti dal consumatore.
Nel valutare l’eventuale esistenza di difetti di conformità relativi ad una vettura usata occorre tenere conto del tempo del pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall’uso normale dell’auto: prima della conclusione del contratto l’acquirente ha diritto di conoscere qual è lo stato del veicolo, se sono necessari eventuali interventi che esulano dal programma di manutenzione ordinaria e se sussistono difetti del mezzo.
La garanzia è un diritto irrinunciabile del consumatore che acquista da un professionista: il Codice del Consumo, infatti, obbliga il venditore professionista a riconoscere al consumatore privato la garanzia di conformità anche per le auto usate. Eventuali diversi accordi, limitazioni o esclusioni della garanzia risulterebbero nulli.
Il venditore è responsabile nei confronti dell’acquirente quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene, se detti difetti non sono dovuti a normale usura o contemplati nel programma di manutenzione ordinaria del veicolo.
Per le auto usate è possibile ridurre la copertura della garanzia ad un anno ma solo con l’accordo del compratore mentre la riduzione della garanzia a meno di un anno, anche con il consenso dell’acquirente, è priva di valore giuridico.
Il consumatore decade dal diritto alla garanzia se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l’esistenza del difetto o lo ha occultato.
Il Codice del Consumo prevede che, salvo prova contraria, i difetti che si manifestano nei primi sei mesi dalla consegna dell’automobile si presume esistessero già al momento dell’acquisto, con la conseguenza che, in tal caso, incombe sul venditore l’onere di dimostrare che il difetto lamentato non è a lui imputabile.
Il consumatore ha tempo, in ogni caso, ventisei mesi dalla consegna dell’automobile per instaurare la causa giudiziaria finalizzata a far valere i difetti del mezzo non dolosamente occultati dal venditore.
Se l’autovettura usata presenta difetti di conformità, l’acquirente ha diritto alla riparazione o alla sostituzione del mezzo, entro tempi congrui e senza spese a carico dello stesso, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all’altro.
Se la riparazione e la sostituzione dell’auto sono impossibili o eccessivamente dispendiose ovvero se il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro un termine congruo oppure se la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore, quest’ultimo può richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto (restituzione del veicolo e rimborso di quanto pagato per l’acquisto).