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Oltre agli altri, anche il settore immobiliare è stato toccato dall’emergenza sanitaria da Covid-19: tra le misure adottate per contrastare la crisi, ad oggi, nessuna riguarda le locazioni di immobili ad uso abitativo, con la conseguenza che non è possibile appellarsi ad alcuna regola per potersi esimere dal corrispondere i canoni dovuti durante questi mesi di emergenza.
È stata annunciata invece la sospensione delle procedure di sfratto per gli immobili ad uso abitativo sino al 30 giugno 2020. Lo prevede il decreto Cura Italia pubblicato in Gazzetta Ufficiale. “L’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 30 giugno 2020“, si legge nel testo all’art. 103, VI co. del Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.
Il medesimo Decreto Cura Italia ha previsto, per i commercianti e gli artigiani che esercitano l’attività in un immobile affittato e che sono stati costretti a interrompere il proprio lavoro, il beneficio, sebbene non della sospensione dei pagamenti dei canoni di locazione, di un credito di imposta di ammontare pari al 60% del canone di locazione del mese di marzo 2020.
In particolare, detto bonus fiscale interessa i negozi in affitto ed è sottoposto ad un duplice limite:
- Può beneficiare del credito d’imposta l’inquilino esercente attività d’impresa e che sia stato costretto alla chiusura per effetto dei decreti varati dal Governo o dalle ordinanze disposte dalle Regioni. Tale condizione esclude dai beneficiari i professionisti, gli autonomi e gli enti non commerciali che non svolgono attività d’impresa. Rimangono escluse altresì le attività che sono rimaste aperte in quanto non bloccate dai suddetti provvedimenti (edicola, farmacia, negozio di alimentari).
- L’immobile nel quale viene esercitata l’attività d’impresa deve rientrare nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe). Ciò significa che restano fuori dal bonus gli uffici e gli studi privati, catalogati catastalmente come A/10, i laboratori per arti e mestieri (categoria C/3) nonché i magazzini, le soffitte e le cantine (categoria C/2).