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31/03/2020Il risarcimento del danno del terzo trasportato

Il terzo trasportato, ovvero il soggetto che si trova a bordo di un veicolo a motore condotto da un’altra persona, ha diritto ad ottenere un risarcimento qualora dovesse riportare dei danni a seguito di un sinistro stradale. Può essere considerato terzo trasportato anche il proprietario del mezzo coinvolto nel sinistro che si trovi, per l’occasione, trasportato sullo stesso.
Il terzo trasportato può – alternativamente – agire contro gli altri soggetti coinvolti nel sinistro (proprietari dei veicoli implicati nell’incidente stradale e delle rispettive compagnie di assicurazione) ai sensi degli articoli 2043, 2054 c.c., 144, commi 1 e 3 del Codice delle Assicurazioni oppure può esercitare azione diretta per il risarcimento dei danni nei riguardi dell’assicurazione del veicolo a bordo del quale si trovava, ai sensi dell’art. 141 Codice delle Assicurazioni Private.
Tale ultima norma dispone che “Salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro (…) a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro (…)”.
La suddetta procedura prescinde dall’accertamento della responsabilità delle parti circa il verificarsi del sinistro, con la conseguenza che il trasportato deve fornire in giudizio la sola prova di essersi trovato sul veicolo su cui viaggiava e di non essersi reso in nessun modo corresponsabile dell’evento e/o dei danni subiti. Il Legislatore favorisce la pretesa risarcitoria del terzo trasportato, soggetto debole in tale specifico rapporto giuridico, esonerandolo dall’onere di provare quale sia il conducente responsabile dell’incidente.
L’art. 141 Codice delle Assicurazioni Private prevede un’eccezione al risarcimento integrale del danno al terzo trasportato ovvero il caso fortuito, da intendere quali fattori estranei al decorso causale azionato dai conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro e connotati da caratteri di eccezionalità ed imprevedibilità (responsabilità del sinistro non imputabile ad alcuno). Altra eccezione al risarcimento del terzo trasportato sussiste nel caso di consapevole circolazione illegale del veicolo, come nel caso di rapinatori, terroristi o ladri ovvero nelle ipotesi in cui il terzo trasportato si sia reso corresponsabile nella causazione del danno.