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Un bene indiviso è quello la cui titolarità è in comune a più soggetti; ciascun comproprietario ha diritto ad una quota ideale dello stesso.
Qualora uno o più soggetto/i abbia/abbiano una casa, un terreno, un’auto, un gioiello in comproprietà con un’altra persona che ha contratto debiti, i creditori di quest’ultimo possono pignorare la quota di proprietà del debitore.
L’art. 599 c.p.c., infatti, dispone che “Possono essere pignorati i beni indivisi anche quando non tutti i comproprietari sono obbligati verso il creditore”.
Il creditore pignorante deve notificare agli altri comproprietari (o contitolari del diritto reale) un avviso che contiene l’indicazione dei dati identificativi del creditore, dei dati identificativi del bene pignorato, della data dell’atto di pignoramento e della sua trascrizione nonché l’ingiunzione di non lasciar separare dal debitore la sua parte delle cose comuni senza ordine di giudice.
Il creditore procedente deve inoltre invitare tutti i soggetti coinvolti nella procedura a comparire davanti al Giudice dell’esecuzione che provvede, quando è possibile, alla separazione della quota in natura spettante al debitore. In tal caso, dopo la separazione della quota da espropriare, si procede con la vendita forzata o con l’assegnazione in pagamento.
Se la separazione in natura non è richiesta o non è possibile, il giudice dispone che si proceda alla divisione a norma del codice civile, salvo che ritenga probabile la vendita della quota indivisa ad un prezzo pari o superiore al valore della stessa. Durante il giudizio di divisione la procedura esecutiva rimane sospesa.
Realizzata la divisione e ripreso il processo esecutivo, si procede con la vendita dell’intero bene e la distribuzione del ricavato tra i comproprietari, con attribuzione della quota parte del comproprietario debitore alla procedura esecutiva, affinché sia distribuito tra i creditori.
Il comproprietario non debitore ha la possibilità di chiedere ed ottenere l’assegnazione della quota pignorata previo versamento del valore della medesima, da destinare poi alla distribuzione tra i creditori nell’ambito della procedura esecutiva.