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31/07/2020Perde l’affidamento dei figli il genitore che li allontana dall’altro genitore

Il caso trattato in questo articolo è stato oggetto di una recentissima pronuncia da parte del Tribunale di Castrovillari (Decreto del 30.06.2020), chiamato a decidere sull’affidamento di due figli minori la cui madre ha escluso in maniera ingiustificata dalla loro vita il padre, condizionandoli psicologicamente e convincendoli del fatto che egli sia violento e dannoso.
A seguito della cessazione della convivenza di fatto tra i genitori, i figli erano stati collocati presso la madre ma il padre agiva in giudizio lamentando l’allontanamento affettivo ed ingiustificato maturato dai figli nei suoi confronti dopo la fine della relazione con la ex.
Dalla CTU espletata in giudizio emergeva una situazione di alienazione parentale posta in essere dalla madre nei confronti del padre a danno dei figli. In particolare, il consulente tecnico sottolineava come la donna avesse perpetrato “un significativo condizionamento psicologico” nei confronti dei figli, allo scopo di cancellare e sostituire la figura paterna con quella dell’uomo che ha successivamente sposato, inducendo l’idea che il loro padre fosse dannoso e violento.
Il Tribunale di Brescia (sentenza n. 815/2019), trattando un caso analogo, rileva come l’alienazione parentale sia caratterizzata da precisi elementi come: 1) la campagna di denigrazione, nella quale il minore mima e scimmiotta i messaggi di disprezzo del genitore alienante; 2) la mancanza di ambivalenza. Il genitore rifiutato è descritto dal bambino “tutto negativo”, mentre l’altro genitore “tutto positivo”; 3) il fenomeno del pensatore indipendente: il bambino afferma che ha elaborato da solo la campagna di denigrazione del genitore; 4) l’appoggio automatico al genitore alienante, quale presa di posizione del bambino sempre e solo a favore di quest’ultimo; 5) l’assenza di senso di colpa.
Il Tribunale di Castrovillari pertanto, pur mantenendo la coabitazione dei figli con la madre, ha affidato gli stessi ad un consultorio familiare, incaricandolo di programmare gli incontri dei figli con il padre. Neppure tale soluzione è valsa a ripristinare il rapporto padre-figli a causa del comportamento oppositivo della madre.
Il Tribunale decideva dunque per la collocazione dei minori presso una casa famiglia riuscendo così a superare progressivamente le ostilità dei figli verso il padre e confermando in tal modo la tesi dell’alienazione parentale: infatti, ove il rifiuto del padre avesse avuto la solida base in una diretta esperienza da parte dei minori di comportamenti paterni negativi, i bambini non avrebbero rimosso il proprio atteggiamento di rifiuto in un tempo così relativamente breve.
Il Tribunale ha deciso infine per l’affidamento super esclusivo dei figli al padre, tenuto conto della sua idoneità genitoriale e dell’intento alienante che continua a connotare il comportamento della madre, che necessita di un supporto terapeutico. I Giudici inoltre hanno imposto alla madre di contribuire al mantenimento dei figli.