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30/10/2017Stipendio o pensione sul conto corrente: limiti al pignoramento

Il creditore può soddisfare i propri crediti aggredendo i beni presenti nel patrimonio del debitore in diversi modi: tra questi vi è il pignoramento presso terzi, finalizzato alla sottrazione coattiva di beni del debitore in possesso di terzi. Un esempio di pignoramento presso terzi si ha quando il creditore pignora il conto corrente acceso presso un istituto di credito dal debitore.
In questo articolo viene analizzato il caso particolare del pignoramento del conto corrente sul quale vengono accreditati emolumenti a titolo di stipendio o di pensione.
Il dato normativo dell’art. 545 c.p.c., ottavo comma (inserito dall’art. 13 del D.L. n. 83/2015) prevede che:
“Le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale, quando l’accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l’accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge”.
La prima parte del succitato articolo si riferisce ai limiti di pignorabilità del saldo presente sul conto corrente al momento della notifica dell’atto di pignoramento mentre nella seconda il legislatore indica le limitazioni alla pignorabilità delle somme che confluiscono sul conto nel corso della procedura esecutiva.
Le giacenze presenti sul conto corrente bancario o postale che derivino dall’accredito di stipendi o pensioni nel momento in cui si perfeziona la notifica dell’atto di pignoramento presso terzi sono pignorabili con esclusione dell’importo pari al triplo dell’assegno sociale che non può essere pignorato.
La somma corrispondente al triplo dell’assegno sociale ha la funzione di riconoscere e di garantire al dipendente o al pensionato condizioni di vita minime. Per l’anno in corso, ovvero per il 2017 l’assegno sociale mensile ammonta ad € 448,07=, con la conseguenza che il conto corrente alimentato da stipendio o da pensione può essere assoggettato a pignoramento solo per la somma eccedente € 1.344,21 (€ 448,07 x 3).
In tal caso dunque, con riferimento alla somma di € 1.344,21= presente sul saldo del conto corrente alla notifica dell’atto di pignoramento, l’istituto di credito terzo pignorato è esonerato dal rispetto degli obblighi di custodia (art. 546 c.p.c.), pertanto il debitore mantiene la piena disponibilità di tale importo anche in pendenza della procedura esecutiva.
Analizzando la seconda parte del suddetto art. 545 c.p.c., si osserva che le somme depositate presso l’istituto di credito a titolo di stipendio o di pensione nel corso della procedura esecutiva possono essere assoggettate a pignoramento, sia pure entro certi limiti. In particolare, gli stipendi accreditati dal giorno della notifica dell’atto di pignoramento sono pignorabili nella misura di un quinto della retribuzione mensile netta (o ½ nel caso in cui concorrano più creditori per cause diverse) mentre gli importi versati sul conto corrente a titolo di pensione vengono decurtati di un quinto, una volta dedotta la quota impignorabile, pari all’assegno sociale aumentato della metà (€ 672,11).
Si precisa che le regole suindicate sono valevoli solamente per il caso in cui sul conto corrente confluiscano solamente la busta paga o la pensione. Nell’ipotesi in cui, invece, presso la banca o la posta vengano depositate somme di altro genere, il conto corrente potrà essere pignorato integralmente.