La
successione per causa di morte indica quel fenomeno per cui un soggetto
subentra ad un altro (detto de cuius)
nella titolarità di una o più situazioni giuridiche a seguito della morte di
quest’ultimo.
La
successione per causa di morte si apre al momento della morte del de cuius e
nel luogo dell’ultimo domicilio dello stesso.
La
successione per causa di morte può essere per testamento o per legge.
La
successione per legge comprende:
- la
successione legittima: si apre quando manca, in tutto o in parte, quella per
testamento. La successione legittima si apre a favore del coniuge, dei figli,
degli ascendenti, dei collaterali, dei parenti entro il VI grado e, in ultima
analisi, dello Stato.
- La
successione necessaria: rappresenta un limite imposto dalla legge alla volontà
di disposizione del testatore e si apre quando il testatore ha disposto, con
donazioni in vita o con disposizioni testamentarie, in modo tale da
pretermettere uno o più dei legittimari o da lederne la quota di legittima. L’eredità
è composta da una quota disponibile (di cui il testatore può liberamente
disporre) e di una quota indisponibile (riservata ai legittimari). I
legittimari sono i soggetti a favore dei quali la legge riserva una quota
dell’eredità. Si tratta del coniuge (anche il coniuge separato senza addebito),
dei discendenti e degli ascendenti.
Qualora
il defunto abbia fatto testamento si parla di successione testamentaria. Il
testamento viene definito dall’art. 587 c.c. come atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in
cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parti di esse.
Il
testamento può essere:
- olografo:
scritto per intero, datato e sottoscritto per mano del testatore. Può anche
essere depositato presso un notaio.
- Pubblico:
un notaio, alla presenza di due testimoni, riceve le volontà del testatore e le
traspone in termini giuridici.
- Segreto:
consta di una scheda testamentaria (scritta, anche in modo non autografo, dal
testatore o da un terzo, sottoscritta dal testatore e sigillata) ed un atto di
ricevimento del notaio (sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio
e munito di data autentica).