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02/09/2017Contratti a distanza e fuori dai locali commerciali: diritto di “ripensamento”

L’art. 45 del Codice del Consumo fornisce la definizione di “contratti a distanza” e di “contratti conclusi fuori dai locali commerciali” ed attribuisce agli stessi una disciplina di favore per il consumatore, parte contraente debole, in considerazioni delle particolari circostanze in cui vengono concluse dette transazioni.
I contratti a distanza sono caratterizzati dall’essere stipulati senza la presenza fisica e simultanea di chi vende e di chi acquista, quindi attraverso l’uso di mezzi di comunicazione a distanza. Tale fattispecie comprende le televendite, le vendite mediante contatti telefonici, gli acquisti tramite internet, le proposte di acquisto a mezzo posta elettronica o fax.
I contratti di fornitura di beni o di fornitura di servizi negoziati fuori dai locali commerciali invece sono quelli che vengono sottoscritti o che comunque si perfezionano in un luogo diverso dai locali in cui l’azienda o il professionista esercita la propria attività, come ad esempio in casa dell’acquirente, sul posto di lavoro di quest’ultimo, in alberghi o altri locali dove vengono effettuate presentazioni, durante gite organizzate per scopi promozionali o nei centri commerciali, per strada, per corrispondenza o in base a un catalogo che il consumatore ha consultato senza la presenza del professionista.
Per siffatti tipi di accordi il legislatore ha imposto il rispetto di regole scrupolose da parte del professionista/venditore e, in particolare:
- Obbligo di informativa pre-contrattuale. Il professionista/venditore, prima della conclusione del contratto, è tenuto a fornire, in maniera chiara e comprensibile, un elenco di informazioni al consumatore riguardo i propri dati e riferimenti, le caratteristiche principali dei beni e servizi offerti, le modalità di pagamento, i diritti e le facoltà spettanti al consumatore a norma di legge (come i diritti relativi alla garanzia legale di conformità);
- Diritto di recesso. Il consumatore ha tempo 14 giorni per “ripensare” all’acquisto effettuato e decidere di recedere dal contratto, senza bisogno di fornire alcuna motivazione. Tale termine decorre dalla data di sottoscrizione del contratto (per l’acquisto di un servizio) o di consegna della merce (per l’acquisto di un bene). Qualora il professionista/venditore non fornisca al consumatore le informazioni circa la possibilità di recedere dal contratto, il termine relativo e la procedura, il tempo utile per esercitare tale diritto diventa di 12 mesi e 14 giorni. Se nel mentre il consumatore riceve dal professionista/venditore le informazioni sul diritto di recesso, allora il termine per esercitare tale diritto scadrà 14 giorni dopo la ricezione di tale comunicazione.
In caso di recesso del consumatore, il venditore ha l’obbligo di rimborsare il prezzo pagato dal primo, comprese le spese di consegna (salvo diverso accordo), entro e non oltre 14 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso. Dal canto suo il consumatore, sempre entro il termine di 14 giorni dalla data in cui ha comunicato al professionista la volontà di recedere dal contratto, deve restituire il prodotto al venditore, anche se lo ha danneggiato. In tal caso però al consumatore non sarà riconosciuto l’importo complessivo della spesa sostenuta poiché sarà ritenuto responsabile della “diminuzione del valore del bene custodito non con la dovuta diligenza”.
Il diritto di recesso è escluso per alcune tipologie di contratto, quali quelli relativi a servizi finanziari, quelli aventi ad oggetto la costruzione o la vendita di beni immobili, quelli per i servizi sociali e l’assistenza sanitaria, i contratti di attività di azzardo, i contratti relativi ai pacchetti turistici e alle multiproprietà, i servizi di trasporto passeggeri. Inoltre il diritto di recesso è escluso se il corrispettivo che il consumatore deve pagare non è superiore a 50 Euro.
- Maggiore trasparenza del costo totale del bene o del servizio acquistato. Il professionista/venditore deve esplicitare chiaramente il prezzo totale del bene o servizio in offerta, con la conseguenza che il consumatore non sarà tenuto al pagamento di eventuali costi non specificati in fase precontrattuale.
In conclusione, nell’ipotesi di stipula di contratti online, tramite telefono piuttosto che nel caso di transazioni concluse presso il domicilio del consumatore o in occasione di un viaggio promozionale organizzato dal venditore, il legislatore ha attribuito al consumatore/acquirente una particolare protezione e ha imposto, di contro, obblighi stringenti in capo al professionista: la previsione maggiormente significativa in tal senso è quella che consente all’acquirente di ripensare all’acquisto effettuato nelle circostanze suindicate nel termine di 14 giorni, senza necessità di indicare motivazione alcuna.