Il nostro ordinamento contempla la possibilità, per chi non sia in grado di attendere in autonomia ai propri interessi, di nominare un amministratore di sostegno.
Ci si chiede se è possibile la nomina di due amministratori di sostegno per lo stesso beneficiario.
Sulla questione si sono delineati due orientamenti: uno – minoritario – contrario (che tuttavia ammette la nomina di un ausiliario dell’amministratore di sostegno) e l’altro – maggioritario – possibilista circa la doppia nomina, seppure a certe condizioni.
L’opinione contraria verte su tre considerazioni. La prima è di carattere testuale e si riferisce al fatto che il Legislatore non ha contemplato la possibilità di nominare due amministratori di sostegno per il medesimo soggetto pertanto tale eventualità sarebbe esclusa. L’altra motivazione è di carattere pratico: qualora un solo amministratore di sostegno non sia sufficiente per la tutela del beneficiario significa che tale istituto non è idoneo pertanto sarà necessario valutare altre misure di protezione (come interdizione ed inabilitazione). In terzo luogo i sostenitori dell’orientamento contrario osservano che la normativa sull’amministrazione di sostegno rimanda all’art. 379 c.c., prevedendo la possibilità per il Giudice di autorizzare l’amministratore di sostegno “a farsi coadiuvare nell’amministrazione, sotto la sua personale responsabilità, da una o più persone stipendiate”. Sulla base di questa terza considerazione la nomina di un coamministratore risulterebbe inutile o come la riproduzione falsata di una figura già prevista.
Sulla scorta di tale filone il Tribunale di Varese, con Decreto del 07.12.2011, ha affermato che “nell’amministrazione di sostegno non è prevista la possibilità di un co-amministratore” tuttavia lo stesso giudice ha nominato, sulla scorta del rinvio all’art. 379 c.c., un ausiliario o un collaboratore dell’amministratore di sostegno.
Diversa è l’opinione di altri Tribunali, che fanno leva sulla ratio dell’istituto in questione, finalizzato alla cura e alla tutela degli interessi del beneficiario, vedendo dunque come ammissibile la nomina di un coamministratore ove ciò renda più efficace la tutela dell’interessato. Inoltre l’orientamento maggioritario, ritenendo che tutto ciò che non sia espressamente vietato sia implicitamente ammesso, ammette la coamministrazione dal momento che essa non è contemplata dalla Legge ma nemmeno esplicitamente vietata.
Così tale filone, pur riconoscendo che la nomina di due coamministatori di sostegno non rappresenti la regola, ammette tale possibilità in casi particolari ovvero:
Anche la tesi possibilista tuttavia pone dei limiti riconoscendo che “al fine di evitare che la nomina di un co-amministratore si riveli un ostacolo al concreto e sollecito svolgimento della misura, appare opportuno differenziare i poteri conferiti a ciascun genitore (coamministratore, ndr) al fine di garantire agli stessi, pur nel comune accordo tra di loro, una autonomia operativa mediante una suddivisione dell’incarico” (Tribunale di Genova decreto del 17 dicembre 2015. In senso conforme Tribunale di Ravenna, decreto del 06.03.2020).