Le spese per la ristrutturazione della casa devono essere rimborsate all’ex convivente
30/10/2018Legge 386/90: penale del 10% per mancato pagamento dell’assegno
07/01/2019Gli orientamenti del Tribunale di Mantova in materia di ripartizione delle spese nelle procedure di diritto di famiglia
Il Tribunale di Mantova ha elaborato delle linee guida per determinare l’imputabilità delle spese extra assegno di mantenimento per i figli minori ed i figli maggiorenni economicamente non indipendenti, nell’ambito delle procedure di diritto di famiglia.
L’assegno di mantenimento periodico, che viene corrisposto al genitore collocatario (o affidatario) dei figli, ha la funzione di coprire i costi legati alle esigenze ordinarie di vita del figlio. Così, in esso sono inclusi, a titolo esemplificativo, il vitto, l’abbigliamento ordinario, le utenze.
Oltre alle spese ordinarie, i genitori devono condividere le spese straordinarie. Si tratta di quegli esborsi che presentano almeno uno dei seguenti requisiti: occasionalità o sporadicità (requisito temporale), gravosità (requisito quantitativo), voluttuarietà (requisito funzionale). Proprio a proposito di tali spese extra assegno il Tribunale di Mantova ha stabilito che i genitori debbano farsi carico al 50% ciascuno, senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni, previa esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l’ha anticipata per intero, delle seguenti spese straordinarie:
a) spese mediche: quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche, debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN); quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale , ma solo in ambito privato; quelle per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico in tempi rapidi (sempre su prescrizione medica);
b) spese scolastiche: tasse di iscrizione (ivi comprese eventuali assicurazioni obbligatorie richieste dall’istituto) all’asilo nido pubblico, alla scuola dell’infanzia pubblica, alla scuola elementare, media e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora il figlio prosegua negli studi); acquisto dei libri di testo scolastici ed universitari; corredo scolastico di inizio anno; spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola; spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico; spese per tempo prolungato, pre-scuola, per centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano); spese per le lezioni di scuola guida (pratica e teoria);
c) altre spese straordinarie: tutte le altre spese di natura straordinaria (a titolo meramente esemplificativo: spese per tempo prolungato, pre-scuola, per centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora; per cure – anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche – erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti; per cure termali e fisioterapiche; per cure e farmaci non convenzionali; per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati; per corsi di specializzazione; per gite scolastiche con pernottamento; per corsi di recupero e lezioni private; per alloggio presso la sede universitaria; per la baby- sitter; per l’acquisto di computer o telefono cellulare; per l’acquisto di motorino od autovettura; per viaggi e vacanze; per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc).
Anche gli esborsi illustrati al punto c) sono da ripartire equamente tra i due genitori ed il genitore che ha anticipato integralmente la spesa ha diritto al rimborso entro 20 giorni (salva esibizione di documentazione comprovante il costo sostenuto) ma, in tal caso, dette regole sono valevoli solamente se le “altre spese straordinarie” sono state previamente concordate tra i genitori. A tal fine il genitore che propone la spesa dovrà inviare all’altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare.
L’altro genitore dovrà fornire risposta, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta. In mancanza di risposta entro il suddetto termine la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di diniego di consenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l’abbia comunque sostenuta.