La legge n. 386 del 15 dicembre 1990 contiene la disciplina sanzionatoria degli assegni bancari.
In particolare l’art. 3 prevede l’applicazione di una penale del 10%, automatica ed obbligatoria, nei casi di mancato pagamento anche parziale di un assegno: nel caso di copertura insufficiente di un assegno in prima presentazione, la sanzione a carico dell’emittente scatta automaticamente e ciò, anche nel caso in cui il titolo presentato venga richiamato.
La penale del 10% dell’importo dell’assegno impagato deve essere corrisposta dal debitore se il titolo in prima presentazione risulta insoluto cioè quando, alla data del pagamento, non risulta sul conto corrente la liquidità sufficiente per onorare il debito. È obbligatorio quindi, corrispondere la penale del 10%:
– quando il debitore non onora in prima presentazione un assegno;
– quando il creditore richiama il titolo.
Il pagamento tardivo di un assegno comporta il pagamento:
Il creditore, dopo aver ricevuto il pagamento tardivo dell’importo facciale dell’assegno insoluto, maggiorato della penale del 10%, degli interessi e delle spese, rilascia al debitore apposita quietanza liberatoria. La liberatoria è una dichiarazione scritta in cui il creditore conferma l’avvenuto pagamento del debito da parte del debitore e libera quest’ultimo dall’insoluto. Tale quietanza deve essere presentata all’istituto bancario del debitore insieme all’assegno pagato tardivo in originale.
In caso di mancato adempimento dei suddetti obblighi entro 60 giorni dalla scadenza del titolo il debitore incorrerà nella sanzione amministrativa e l’istituto di credito iscriverà il nominativo dello stesso nel CAI (Centrale d’Allarme Interbancaria). L’iscrizione in CAI determina la revoca di ogni autorizzazione ad emettere assegni per un periodo di 6 mesi dalla segnalazione del nominativo.