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30/11/2018Le spese per la ristrutturazione della casa devono essere rimborsate all’ex convivente

Le spese sostenute durante una convivenza possono essere di tipo ordinario e, dunque, assolvere ad esigenze legate al vivere quotidiano come il canone di locazione, le bollette delle utenze domestiche, l’acquisto di generi alimentari ecc. oppure può trattarsi di esborsi straordinari, non strettamente correlati a necessità quotidiane di vita comune della coppia.
Le spese ordinarie rispondono all’assolvimento dei doveri di solidarietà ed assistenza reciproca che derivano dalla costituzione della famiglia di fatto e rappresentano le c.d. obbligazioni naturali di cui all’art. 2034 c.c.: la giurisprudenza, infatti, afferma che le unioni di fatto sono caratterizzate da doveri di natura morale e sociale di ciascun convivente nei confronti dell’altro, che si esprimono anche nei rapporti di natura patrimoniale.
Affinché si possa configurare un’obbligazione naturale occorre la sussistenza di alcuni presupposti ovvero la spontaneità della prestazione, la capacità del soggetto che la esegue e la proporzionalità tra la prestazione eseguita, i mezzi di cui l’adempiente dispone e l’interesse da soddisfare. Dunque il partner che sostiene, in favore dell’altro convivente, delle spese funzionali alle esigenze quotidiane non può richiedere la restituzione di quanto spontaneamente pagato in esecuzione dei doveri di solidarietà ed assistenza reciproca.
Il discorso cambia per le spese straordinarie. In particolare la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21479 del 31.08.2018, si è pronunciata in merito alla richiesta di rimborso mossa da un uomo relativamente alle elargizioni destinate alla ristrutturazione e all’arredo della casa intestata all’ex compagna, ove avevano vissuto insieme mediante l’azione di c.d. ingiustificato arricchimento, di cui all’art. 2041 c.c.
I Giudici hanno stabilito che il prezzo pagato per i lavori di ristrutturazione non possa essere considerato come contribuzione alle concrete esigenze di vita quotidiana della famiglia dal momento che si tratta di interventi che comportano un miglioramento ed un aumento del valore dell’immobile di proprietà dell’ex convivente, che potrebbe ottenere un notevole vantaggio economico dalla vendita del bene stesso.
Inoltre vi è da considerare che, nel caso concreto su cui è stata chiamata a pronunciarsi la Cassazione, l’ammontare delle somme versate (€ 50.000,00=) superava il criterio di proporzionalità ed adeguatezza che connota l’obbligazione naturale considerato che dette elargizioni avevano determinato un ingiustificato impoverimento dell’uomo e un oggettivo arricchimento dell’ex compagna. Inoltre l’importo versato dall’uomo non trovava giustificazione nel contesto familiare comune, non connotato da particolare agiatezza, tale da configurarsi come esborso non necessario alla condivisione della vita quotidiana.
Concludendo, nell’ambito di una convivenza di fatto, occorre distinguere le somme corrisposte dall’ex convivente destinate alle esigenze di coppia quotidiane – delle quali non può essere chiesto il rimborso in quanto elargite rispondendo a doveri di solidarietà ed assistenza reciproca – dagli importi versati per spese straordinarie, destinati alla ristrutturazione immobiliare e che hanno determinato un indebito arricchimento dell’ex convivente che ne ha beneficiato. In questo secondo caso occorrerà valutare, caso per caso, se le somme versate da un convivente a favore dell’altro debbano essere restituite, facendo riferimento al canone della proporzionalità e alla condizione economica e sociale del partner che ha sostenuto dette spese.