
Tribunale di Milano: separazione e divorzio con lo stesso ricorso
15/05/2023I figli crescono quindi aumentano le loro esigenze: l’assegno di mantenimento va adeguato

La Cassazione, nell’ordinanza, n. 11724 del 4 maggio 2023, stabilisce che, in tema di separazione, divorzio e affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio, il mantenimento cresce insieme ai figli senza necessità di dimostrazione alcuna.
Nella motivazione, la Cassazione sottolinea come “A seguito della separazione personale dei coniugi (ma i principi, in forza dell’art. 337 bis. c.c., si applicano anche ai figli naturali), nel quantificare l’ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio minore, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto (Cass., n. 4811/2018) (…). D’altro canto, in tema di assegno di mantenimento del figlio, l’aumento delle esigenze economiche di quest’ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione. Ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l’età – che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell’art. 337 ter, comma 1, c.c. – non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l’assunzione del pagamento delle c.d. “spese straordinarie”, dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell’assegno di mantenimento (Cass., n. 13664/2022)”.
Dunque il principio di proporzionalità che permea la disciplina del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio minore, non richiede solamente che il giudice compia una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, ma anche che egli tenga conto delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto.
I giudici di legittimità ricordano come l’aumento delle esigenze economiche della prole è notoriamente legato alla crescita dei figli stessi e non necessita di specifica dimostrazione. Richiamando la sentenza n. 13664/2022, la Suprema Corte ribadisce come le spese di cura educazione, istruzione ed assistenza crescenti con l’età non possono ritenersi integralmente assorbite sotto la voce di spese straordinarie, dovendosi invece provvedere ad un proporzionale adeguamento dell’assegno di mantenimento. Le esigenze dei figli, in particolare, cui i genitori sono obbligati a provvedere ex art. 337 bis c.c., mutano nel tempo in base a diversi fattori, tra cui l’età, gli studi intrapresi, il contesto sociale. Pertanto, del tutto legittima è la richiesta del genitore collocatario dell’aumento dell’assegno di mantenimento a causa dell’aumentare di età della prole e la crescita esonera il genitore richiedente dalla dimostrazione che siano insorte nuove e maggiori esigenze.
Inoltre, nel provvedimento in questione, viene evidenziato come il riparto delle spese straordinarie non deve essere necessariamente fissato nella misura di metà ciascuno fra i genitori separati o divorziati e per i figli nati fuori dal matrimonio. È, invece, determinato in misura proporzionale al reddito e alle risorse di ognuno, considerando anche il valore economico dei compiti domestici e di cura del minore, assunti da una o entrambe le parti.
Infine, viene osservato come non sussista, nel nostro ordinamento, alcun obbligo a carico del coniuge affidatario della prole di informazione e concertazione preventiva con l’altro in ordine alla determinazione delle spese straordinarie, fermo restando che nel caso di mancato preventivo accordo e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, spetterà comunque al giudice verificare la rispondenza delle spese in questione all’interesse del minore, commisurando l’entità della spesa rispetto all’utilità e alla sua sostenibilità in rapporto alle condizioni economiche dei genitori.