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La Legge 124/2017 ha introdotto il comma 3 bis dell’art. 135 Codice Assicurazioni Private, il quale dispone testualmente: “In caso di sinistri con soli danni a cose, l’identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell’incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell’impresa di assicurazione o, in mancanza, deve essere richiesta dall’impresa di assicurazione con espresso avviso all’assicurato delle conseguenze processuali della mancata risposta.
In quest’ultimo caso, l’impresa di assicurazione deve effettuare la richiesta di indicazione dei testimoni con raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di sessanta giorni dalla denuncia del sinistro e la parte che riceve tale richiesta effettua la comunicazione dei testimoni, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta.
L’impresa di assicurazione deve procedere a sua volta all’individuazione e alla comunicazione di eventuali ulteriori testimoni entro il termine di sessanta giorni. Fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorità di polizia intervenute sul luogo dell’incidente, l’identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l’inammissibilità della prova testimoniale addotta”.
Dunque, nel caso di incidenti stradali senza feriti (con danni solo ai veicoli), il danneggiato che chiede il risarcimento dei danni dovrà indicare i testimoni che hanno assistito al sinistro già nella denuncia di sinistro. Diversamente, nell’eventuale causa giudiziale, dette prove testimoniali non potranno essere ammesse.
A tal proposito il legislatore prevede anche un obbligo a carico della Compagnia assicuratrice. Quest’ultima, infatti, in caso di mancata indicazione dei testi da parte del danneggiato dovrà chiedere l’indicazione dei testimoni al danneggiato entro 60 giorni dalla denuncia, inviandogli una raccomandata con avviso di ricevimento.
In merito, il Giudice di Pace di Cosenza, con la sentenza n. 1111/2020, ha precisato che il suddetto onere scatta per la Compagnia ove la circostanza della presenza o meno di testimoni al sinistro sia stata omessa del tutto ma non esclusa espressamente nella denuncia del sinistro o nel primo atto formale.
La richiesta della Compagnia assicuratrice dovrà contenere espresso avviso circa le conseguenze processuali del mancato riscontro cioè l’inammissibilità della prova testimoniale nel giudizio.
A questo punto il danneggiato dovrà rispondere nei 60 giorni successivi specificando i nomi e le generalità dei testimoni e l’impresa di assicurazione dovrà procedere a sua volta all’individuazione e alla comunicazione di eventuali ulteriori testimoni entro 60 giorni.
Ci sono tre casi che fanno eccezione alla regola introdotta dalla Legge 124/2017 e nei quali i testimoni possono essere indicati direttamente in causa: quando l’identificazione del testimone nell’immediatezza dei fatti sia oggettivamente impossibile, quando il testimone sia stato comunque identificato dalle autorità di polizia, quando il sinistro abbia cagionato danni alle persone (e non solo alle cose).