Ai sensi dell’art. 2934 c.c. “Ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge”.
La prescrizione delle bollette relative alle utenze domestiche si riferisce al termine di legge oltre il quale il fornitore non può più pretendere il credito dal cliente. Pertanto se anche il debito non è stato pagato, il creditore non può fare nulla per riscuoterlo.
Perché una bolletta possa dirsi prescritta è necessario che per i due anni successivi al giorno seguente a quello di scadenza della bolletta il gestore dell’utenza non abbia inviato al debitore alcuna lettera di diffida a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata. Se detta comunicazione viene regolarmente spedita ma il debitore non la ritira, gli effetti giuridici si producono comunque. In tal caso il termine di prescrizione viene interrotto e inizia a decorrere nuovamente, dal giorno successivo, per un periodo di tempo uguale (ossia due anni).
Il termine di prescrizione è diverso in base al tipo di utenza. La legge infatti, riformata di recente, prevede un diverso regime a seconda che si tratti di fornitura elettrica (luce), gas (riscaldamento) o idrica (acqua).
La prescrizione delle bollette della luce (anche per i conguagli) è di 2 anni secondo la nuova disciplina entrata in vigore il 02.03.2018 (prima la prescrizione era di 5 anni). Dunque:
La prescrizione delle bollette del gas (anche per i conguagli) è di 2 anni. Anche tale settore è stato oggetto di un recente intervento di riforma legislativa pertanto occorre distinguere:
La prescrizione delle bollette dell’acqua (inclusi i conguagli) è passata da 5 a 2 anni a partire dal 2 gennaio 2020. Quindi: