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28/02/2020La garanzia per i vizi del prodotto difettoso acquistato dal consumatore

Quando acquistiamo un bene in qualità di consumatori (quindi per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta) sull’acquisto opera una garanzia legale di conformità della durata di due anni dalla consegna del bene (si precisa che nel caso di acquisto con partita iva la durata della garanzia è di un anno dalla consegna del bene).
Tenuto al rispetto della garanzia è il venditore ovvero il soggetto con cui il consumatore ha concluso il contratto anche nel caso in cui si tratti di un difetto di produzione o di un vizio ascrivibile ad un altro anello della catena di distribuzione.
La garanzia di due anni decorre dalla data di acquisto del prodotto. Il Codice del Consumo pone un limite temporale al consumatore, onerandolo di provvedere alla denuncia del difetto al venditore entro due mesi dalla scoperta dello stesso.
L’art. 132 del Codice del Consumo dispone che “salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità”. In pratica gli eventuali difetti di conformità manifestatisi entro sei mesi dalla consegna del bene si presumono come già esistenti a tale data, liberando così l’acquirente dall’onere di provare che il vizio sia stato da lui causato.
Se il difetto viene scoperto solo poco prima che i due anni scadano, il consumatore avrà a disposizione un ulteriore periodo di due mesi per iniziare l’azione legale, per un totale di ventisei mesi.
La legge riconosce all’acquirente-consumatore, in caso di difetto di conformità, il diritto alla riparazione del bene o alla sua sostituzione, senza spese.
Tuttavia quando la riparazione o la sostituzione sono impossibili (ad esempio perché non ci sono più pezzi di ricambio o lo stesso oggetto non è più in produzione) o quando sono eccessivamente gravose per il venditore o se il venditore non ha provveduto correttamente alla riparazione entro un termine congruo, allora l’acquirente può scegliere tra altri due rimedi: una riduzione del prezzoproporzionale alla diminuzione del valore del prodotto oppure la risoluzione del contratto, ossia lo scioglimento della vendita (in questo caso dovrà restituire l’oggetto acquistato e avrà diritto alla restituzione della somma versata).