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27/09/2018Il valore probatorio dei messaggi WhatsApp in giudizio

Come noto WhatsApp è uno strumento di messaggistica che consente agli utenti di inviare e ricevere chat e note vocali in tempi rapidissimi. Il diffusissimo impiego di tale applicazione ha indotto la giurisprudenza a pronunciarsi circa la validità dei messaggi scambiati virtualmente su WhatsApp come prova in una causa.
Le modalità per acquisire al processo una comunicazione WhatsApp come prova sono le seguenti:
- Screenshot dei messaggi WhatsApp: esso consiste nel fotografare il display dello smartphone ove compare la conversazione virtuale. Una volta effettuato lo screenshot il file relativo può essere stampato su carta oppure prodotto in causa mediante una chiavetta usb. La riproduzione cartacea o digitale dello screenshot rappresenta la copia dei messaggi WhatsApp, che sono documenti informatici. La legge considera la copia cartacea o digitale di un documento informatico come una riproduzione meccanica e, come tale, può essere validamente considerata come prova solamente se non viene contestata dalla controparte. Solo qualora quest’ultima riconosca l’autenticità dei testi dei messaggi versati in atti da controparte, allora essi potranno essere considerati come prova documentale. La Cassazione, a tal proposito, ha precisato che non è sufficiente una contestazione generica ma occorre opporre obiezioni precise e circostanziate da cui emerga la mancata corrispondenza della stampa o del file allegato al messaggio originale (ad esempio, manca l’indicazione della data).
- Testimonianza dei messaggi WhatsApp: tale modalità consiste nel chiamare a testimoniare davanti al giudice una persona che ha letto in precedenza i messaggi contenuti nell’app in questione e che riporta il contenuto degli stessi.
- Trascrizione dei messaggi WhatsApp: tale procedura, di per sé, non comporta la sussistenza di valore probatorio della messaggistica scambiata in chat, salvo che vi sia la produzione dei supporti informatici contenenti le conversazioni. Se vi è contestazione sulla genuinità del messaggio riprodotto per iscritto, la parte può chiedere al giudice di disporre una consulenza tecnica d’ufficio. Il perito nominato esaminerà il contenuto del dispositivo elettronico e riporterà il contenuto delle conversazioni virtuali nel proprio elaborato peritale (Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, Sentenza 24.10.2017).
- Acquisizione dello smartphone al processo: la Cassazione, con sentenza n. 49016/2017, ha suggerito, al fine di dimostrare in un processo il contenuto di una chat WhatsApp, di acquisire lo smartphone. Infatti solamente con il supporto materiale che contiene l’originale della chat si può avere la certezza della autenticità della stampa.
Vi sono casi in cui non è necessario acquisire al processo la riproduzione o lo smartphone in quanto l’invio o il ricevimento del messaggio non è contestato. Il Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, con ordinanza del 27.06.2017, ha riconosciuto la legittimità, sotto il profilo della sussistenza della forma scritta e della validità della sua comunicazione, del licenziamento intimato a mezzo WhatsApp, trattandosi di documento informatico che il lavoratore non ha contestato, avendo quest’ultimo formulato tempestiva impugnazione. Peraltro i giudici hanno osservato che l’app in questione consente di verificare che il messaggio sia stato consegnato (due spunte grigie) e letto (due spunte blu) dal destinatario, con tanto di data e ora di ricezione e lettura. Il licenziamento comminato via WhatsApp è stato pertanto considerato dai giudici catanesi un documento informatico che, laddove ricevuto, ha piena validità di prova, a maggior ragione se il dipendente impugna il licenziamento, dimostrando in tal modo di aver ricevuto e di aver imputato il messaggio con certezza al datore di lavoro.
A proposito dell’argomento in questione è doveroso un cenno al riconoscimento di debito effettuato tramite messaggi WhatsApp. In merito alla questione il Tribunale di Ravenna, con la sentenza n. 231 del 10.03.2017, ha condannato una donna a restituire all’ex amante il denaro che questi le aveva prestato per l’acquisto di un’auto basandosi sul contenuto delle conversazioni intrattenute via WhatsApp e depositate agli atti. Nella chat, infatti, la donna si era impegnata a restituire i soldi ricevuti dall’ex amante, versando delle rate mensili ed offrendo servizi di pulizia domestica. Il contenuto di tali conversazioni ha indotto i giudici ad escludere che il denaro versato dall’uomo sia stato corrisposto come atto di liberalità, con la conseguenza che il messaggio inviato dalla donna è stato equiparato ad un riconoscimento del debito stesso.
Alla luce di quanto sopra, esaminando altresì la giurisprudenza più recente, emerge chiaramente che le conversazioni WhatsApp possono avere certamente valore probatorio in un processo, anche nel caso in cui vengano contestate dalla parte nei confronti della quale sono state prodotte.