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L’art. 1122 bis c.c. consente al singolo condomino di installare “impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unità del condominio sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale dell’interessato”.
Quindi il condomino che intende installare sul tetto del condominio l’impianto fotovoltaico per uso proprio dovrà inviare all’amministratore una comunicazione contenente l’indicazione dei lavori che vuole svolgere, in modo che quest’ultimo, entro 30 giorni, convochi l’assemblea per chiedere il parere dei condomini e per valutare la fattibilità dell’opera.
Il sodalizio condominiale può indicare come e dove fare l’impianto, ma non può negare di utilizzare le parti comuni al fine di installare un sistema fotovoltaico. Esistono tuttavia dei limiti. L’installazione di pannelli fotovoltaici, infatti, non può pregiudicare la stabilità, la sicurezza ed il decoro architettonico dell’edificio. In tal caso l’art. 1122 bis, I co. c.c. dispone che “Qualora si rendano necessarie modificazioni delle parti comuni (…) L’assemblea può prescrivere, con la maggioranza di cui al quinto comma dell’art. 1136 (numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno i due terzi del valore dell’edificio, n.d.r.), adeguate modalità alternative di esecuzione o imporre cautele a salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dell’edificio e (…) provvede, a richiesta degli interessati, a ripartire l’uso del lastrico solare e delle altre superfici comuni, salvaguardando le diverse forme di utilizzo previste dal regolamento di condominio o comunque in atto. L’assemblea, con la medesima maggioranza, può altresì subordinare l’esecuzione alla prestazione, da parte dell’interessato, di idonea garanzia per i danni eventuali”.
Un ulteriore limite è quello di cui all’art. 1102 c.c. che prevede il diritto per cui “Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto”.
Dunque ciascun condominio ha il divieto di alterare la destinazione della cosa comune e di impedire agli altri partecipanti di fare pari uso della cosa comune.
Di regola l’installazione di un impianto fotovoltaico sulle parti comuni non è idonea ad alterarne la destinazione. Tuttavia un regolamento di condominio di natura contrattuale potrebbe stabilire diversamente e vincolare la destinazione delle singole zone comuni. È dunque molto importante vagliare il regolamento condominiale e verificare la presenza di eventuali limiti e la possibilità di superarli.
Quanto al pari uso della cosa comune, è fondamentale garantire a tutti i condomini la possibilità – attuale e potenziale – di installare un proprio impianto fotovoltaico sulle parti comuni del condominio e che questo impianto sia efficiente.