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15/05/2023Svolta a sinistra e sorpasso

Il caso è quello di un veicolo che si accinge ad una svolta a sinistra mentre, da tergo, sopraggiunge un altro mezzo che, nell’intraprendere una manovra di sorpasso del primo, entra in collisione con lo stesso.
Nell’ambito della responsabilità civile connessa alla circolazione dei veicoli interviene la previsione dell’art. 2054 c.c., il cui secondo comma dispone che “Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”.
La presunzione di eguale concorso di colpa dell’art. 2054, II co. c.c. può essere superata o mediante la prova diretta di aver tenuto una condotta assolutamente conforme alle regole del codice della strada e a quelle di comune prudenza e che l’altrui condotta non fosse prevedibile ed evitabile o, in alternativa, la prova indiretta che la condotta di uno dei due conducenti abbia avuto efficacia causale assorbente nella produzione del sinistro.
L’art. 2054, II co. c.c. quindi pone una presunzione di eguale concorso di colpa tra i conducenti e opera quando non è possibile stabilire il grado di colpa dei conducenti dei veicoli antagonisti. Di conseguenza l’accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti non implica il superamento della presunzione di colpa concorrente dell’art. 2054, II co. c.c., essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l’altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l’incidente (Cassazione civile, sezione III, sentenza n. 5671 del 05.05.2000).
La giurisprudenza di legittimità è costante nell’affermare che il conducente di un veicolo che debba svoltare a sinistra, ha l’obbligo di dare la precedenza, prima, ai veicoli provenienti da destra (ossia quelli dal lato opposto della strada) ed ha altresì l’obbligo, che deriva dalla comune prudenza, di assicurarsi, prima di svoltare, che non sopraggiungano veicoli da dietro, ai quali spetta al pari la precedenza, anche se si trovano in una illegittima fase di sorpasso (così ex multis Cass. Civ., Sez. III, 27/07/2012, n. 13380; Cass. Civ., Sez III, 4/03/2004, n. 4402; Tribunale di Genova, sentenza n. 1903/2015).
L’art. 154 del Codice della Strada stabilisce, infatti, che i conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, per impegnare un’altra strada, per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, oppure per fermarsi, devono:
a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, della distanza e della direzione di essi;
b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione.
Tuttavia la giurisprudenza afferma che l’obbligo di ispezionare la strada da dietro, per assicurarsi che non sopraggiungano veicoli in fase di sorpasso, vale solo fino a quando non è stata ancora iniziata la manovra di svolta a sinistra; al contrario, nella fase di esecuzione della svolta, il conducente del veicolo che piega non può distrarre l’attenzione dal suo normale campo visivo e, pertanto, non è più tenuto a controllare che da tergo non sopraggiungano altri veicoli (Cassazione, ordinanza n. 27520/2021, Trib. Genova, sent. n. 1903/15).