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17/11/2022L’opposizione alla nomina dell’amministratore di sostegno da parte del beneficiando

L’art. 404 c.c. dispone che la misura dell’amministrazione di sostegno possa essere attivata per “la persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi …”.
L’istituto dell’amministrazione di sostegno è finalizzato a tutelare il beneficiario, ad apprestare a quest’ultimo una misura di protezione. Parimenti la nomina dell’amministratore deve privilegiare il rispetto dell’autodeterminazione dell’interessato, valore fondamentale della dignità umana ed il provvedimento di nomina non deve essere “invasivo della sfera della persona per ragioni diverse dalla tutela di essa” (Corte di Cassazione, ordinanza n. 29981/2020).
La Suprema Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 29981 del 31 dicembre 2020, ha statuito che l’istituto in esame “non può essere piegato ad assicurare la tutela di interessi esclusivamente patrimoniali, ma deve essere volto, più in generale, a garantire la protezione alle persone fragili in relazione alle effettive esigenze di ciascuna, ferma la necessità di limitare nella minor misura possibile la capacità di agire”.
I giudici della Suprema Corte hanno affermato che occorre distinguere le fattispecie a seconda dei casi: se cioè la pur riscontrata esigenza di protezione della persona (capace ma in stato di fragilità) risulti già tutelata da una rete familiare organizzata e funzionale allo scopo, oppure se, al contrario, non vi sia per essa alcun supporto e alcuna diversa adeguata tutela. Nel secondo caso il ricorso all’istituto può essere giustificato, mentre nel primo non lo è affatto, soprattutto se all’attivazione si opponga, in modo giustificato, lo stesso beneficiando, che è in grado di capire ciò di cui ha bisogno e ciò che lo aggrada conservando la capacità di decidere e che la possibilità di ottenere ciò di cui necessita ordinariamente attraverso le persone che ha scelto e che formano per lo stesso una rete adeguata di sostegno e risorse (Corte di Cassazione, ordinanza n. 29981/2020).
Come affermato dalla Suprema Corte anche l’opposizione del beneficiando alla nomina dell’amministratore di sostegno costituisce espressione di autodeterminazione e non può non essere considerata dal giudice nel contesto della decisione che gli si richiede (Corte di Cassazione, ordinanza n. 29981/2020).