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28/02/2019Incidente sciistico e risarcimento danni

L’attività sciistica è stata regolamentata dal c.d. “Decalogo dello sciatore” nonché dalla Legge 363/2003.
Il “Decalogo dello sciatore” (ovvero, le “Regole per la condotta dello sciatore”) è stato approvato nel maggio 1967 dal comitato giuridico della F.I.S. (Federazione Internazionale Sci) e contiene regole, studiate per lo sci alpino, per lo snowboard e per lo sci di fondo, che hanno rappresentato per molto tempo l’unico codice di comportamento per gli appassionati dello sport della neve, per poter sciare in tutta sicurezza senza arrecare danni a se stessi e agli altri.
Nello specifico, ogni sciatore deve tenere una condotta prudente e diligente sulle piste (avendo riguardo, ad esempio, alla velocità, alla scelta della direzione, al sorpasso, alla sosta, al soccorso), inoltre per i minori di 14 anni è previsto l’obbligo di indossare il caschetto protettivo omologato.
Successivamente è stata emanata la Legge 24 dicembre 2003, n. 363, che contiene le “Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo” e che disciplina due importanti aspetti cioè la gestione delle aree sciabili attrezzate (artt. 2-7) e le norme di comportamento degli utenti delle aree sciabili (artt. 9-19).
In particolare, la Legge 363/2003, oltre a prevedere le regole per la corretta circolazione sulle piste, enuclea gli obblighi dei gestori delle aree sciistiche attrezzate ossia quelli di consentire agli utenti la pratica dell’attività sportiva in condizioni di sicurezza (con la messa in sicurezza delle piste, la segnalazione delle situazioni di pericolo e, in generale, la manutenzione delle piste), di soccorrere nonché trasportare ai centri di assistenza i feriti.
Proprio nel caso di evento dannoso sulle piste da sci, la responsabilità per l’incidente potrebbe essere imputata al gestore dell’impianto, al maestro/scuola di sci ovvero ad un altro sciatore, a seconda della fattispecie concreta.
Nel caso di scontro tra sciatori, la legge n. 363/2003 ha introdotto una presunzione di concorso di colpa, fino a prova contraria: entrambi gli sciatori saranno considerati responsabili dello scontro in egual misura salvo che uno dei due non dimostri l’esclusiva responsabilità dell’altro nella causazione dell’accaduto o il caso fortuito.
Secondo la giurisprudenza prevalente la responsabilità della scuola/maestro di sci, in caso di infortunio occorso all’allievo durante le lezioni svolte con il maestro che risulti essere causalmente ricollegato a negligenza o imperizia di quest’ultimo, sarà di natura contrattuale. Infatti con l’accoglimento della domanda di iscrizione e la conseguente ammissione dello sciatore alla scuola di sci sorge un vincolo negoziale, che include l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione della scuola in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l’allievo procuri danno a se stesso.
Diversamente, nel caso in cui l’incidente sciistico avvenga durante l’impiego dei mezzi di risalita da parte degli utenti delle piste oppure sugli stessi percorsi di discesa a causa di difetto di manutenzione, omessa segnalazione di pericolo, misure di sicurezza non adeguate, cattive condizioni del fondo nevoso e, in generale quando il sinistro è da attribuire alla mancata possibilità, per gli sciatori, di esercitare lo sport in sicurezza, allora la responsabilità andrà attribuita al gestore dell’impianto sciistico.
Nel caso di responsabilità del gestore dell’impianto, si precisa che, secondo l’art. 4 della Legge 363/2003, i gestori delle aree sciabili, prima dell’apertura al pubblico, hanno l’obbligo di stipulare un contratto di assicurazione ai fini della responsabilità civile per danni derivabili agli utenti e ai terzi per fatti derivanti da responsabilità del gestore in relazione all’uso di dette aree.