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30/01/2020Vessatoria la clausola “non rimborsabile” per la prenotazione di un hotel online
Il Giudice di Pace di Trapani, con sentenza del 14.10.2019, ha condannato una struttura alberghiera a rimborsare al cliente la somma da quest’ultimo corrisposta a seguito della cancellazione del soggiorno prenotato con la formula “non rimborsabile”.
Succedeva che l’attore aveva erroneamente effettuato la prenotazione online di una camera d’albergo. Accortosi dell’errore, provvedeva a cancellare la prenotazione e a chiedere alla struttura il rimborso della cifra spesa. L’albergo tuttavia rifiutava il rimborso facendo valere l’adesione del cliente alla formula dell’offerta “non rimborsabile”.
Il Giudice ha evidenziato che la clausola “non rimborsabile” risulta vessatoria: sono clausole vessatorie quelle apposte ad un contratto che determinano a carico della parte debole un particolare squilibrio dei diritti e degli obblighi che ne derivano. La legge dispone che tale tipo di clausole, predisposte da uno dei contraenti e che comportano oneri particolarmente gravosi per l’altra parte contrattuale, devono essere approvate separatamente per iscritto, ai sensi dell’art. 1341 c.c..
In particolare, l’art. 1341, II co. c.c. dispone che “non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria”.
Il Giudice di Pace di Trapani, sul punto, ha precisato che “le clausole che impongono il pagamento di una penale in caso di disdetta, ovvero che indicano l’adesione all’offerta alberghiera come “non rimborsabile” sono, a tutti gli effetti, delle clausole vessatorie, efficaci solo se firmate dal cliente; con la conseguenza che, quando si prenota on-line, l’eventuale spunta della casella delle condizioni generali di contratto non sostituisce la firma e la clausola relativa al pagamento della penale non ha alcun effetto giuridico se non specificamente approvata”.
Quanto all’idoneità o meno della “spunta” apposta dall’utente ad integrare il requisito della specificità della sottoscrizione imposto dal secondo comma dell’art. 1341 c.c., il Giudice di Pace di Milano, con sentenza del 28 gennaio 2019, ha statuito che “In tema di contratti, il procedimento “point and click”, che è una modalità di conclusione dei contratti utilizzata nel commercio elettronico e che prevede che la volontà negoziale del contraente rispetto a un modulo negoziale “on line” sia espressa compilando i campi elettronici di volta in volta proposti e cliccando sul pulsante previsto per l’accettazione, pur valendo come consenso contrattuale, non è idonea a soddisfare il requisito della specifica approvazione della clausola vessatoria così come richiesta dall’art. 1341, comma 2 c.c., poiché con tale modalità non è garantita l’attenzione del contraente debole verso la clausola a lui sfavorevole, in quanto ricompresa tra le altre richiamate”.
Quando si effettua una prenotazione online quindi, spuntare la casella delle condizioni generali di contratto non è sufficiente a ritenere che l’accettazione si estenda all’intero accordo, in quanto la clausola che prevede il pagamento della penale deve essere accettata specificamente dal cliente.
Alla luce della sentenza in commento dunque appaiono vessatorie e quindi nulle se non sottoscritte specificamente quelle clausole che prevedono il diritto in capo all’albergatore di incamerare l’intera somma pagata dall’utente per la prenotazione, anche in caso di esercizio del diritto di ripensamento.