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25/01/2022La prelazione agraria
Il diritto di prelazione agraria consiste nel diritto di essere preferiti ad altri, a parità di condizioni, nell’acquisto di un terreno agricolo, nel caso in cui il proprietario decida di venderlo.
Esistono due diritti di prelazione agraria: si tratta della prelazione riconosciuta all’affittuario del fondo offerto in vendita (art. 8 della legge 590/65) e della prelazione del proprietario del fondo confinante con quello offerto in vendita (art. 7 della legge 817/71). Occorre precisare che la prelazione spetta al confinante solo se sul fondo non sia già presente un coltivatore diretto.
Il diritto di prelazione agraria spetta al coltivatore diretto (o al mezzadro, colono, compartecipante), sia quale affittuario del fondo offerto in vendita (art. 8 legge 590/65), sia quale proprietario del fondo confinante con quello offerto in vendita (art. 7 legge 817/71).
Per poter esercitare il diritto di prelazione è necessario che il beneficiario coltivi il fondo da almeno due anni, non abbia venduto, nei due anni precedenti, altri fondi rustici che abbiano un imponibile fondiario superiore ad € 0,52, salvo cessione a scopo di ricomposizione fondiaria; il fondo per il quale vuole esercitare la prelazione non superi il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della sua famiglia.
Il legislatore ha esteso il diritto di prelazione per l’acquisto dei terreni condotti in affitto o confinanti alle società agricole di persone, all’imprenditore agricolo professionale, alle cooperative agricole di lavoratori della terra.
Di contro, il diritto di prelazione non spetta se l’affittuario ha comunicato che non intende rinnovare l’affitto, e se il rapporto di affitto è venuto meno per un grave inadempimento o per recesso del conduttore.
La prelazione non è consentita nemmeno nei casi di permuta, vendita forzata, liquidazione coatta, fallimento, espropriazione per pubblica utilità e quando i terreni in base a piani regolatori, anche se non ancora approvati, siano destinati ad utilizzazione edilizia, industriale o turistica.
Il proprietario deve notificare con lettera raccomandata al coltivatore la proposta di alienazione trasmettendo il preliminare di compravendita in cui devono essere indicati il nome dell’acquirente, il prezzo di vendita e le altre norme pattuite compresa la clausola per l’eventualità della prelazione. Il coltivatore deve esercitare il suo diritto entro il termine di 30 giorni dalla notifica.
Qualora il proprietario non provveda a tale notificazione o il prezzo indicato sia superiore a quello risultante dal contratto di compravendita, l’avente titolo al diritto di prelazione può, entro un anno dalla trascrizione del contratto di compravendita, riscattare il fondo dell’acquirente e da ogni altro successivo avente causa.
Ove il diritto di prelazione sia stato esercitato, il versamento del prezzo di acquisto deve essere effettuato entro il termine di tre mesi, decorrenti dal trentesimo giorno dall’avvenuta notifica da parte del proprietario, salvo che non sia diversamente pattuito tra le parti.
L’avente diritto può rinunziare all’esercizio del diritto di prelazione. L’orientamento maggioritario tuttavia non riconosce una rinunzia preventiva: l’avente diritto può rinunciare all’esercizio del diritto di prelazione, in forma scritta, in relazione a una specifica proposta di alienazione che gli è stata comunicata.