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09/03/2022Se il coniuge separato non versa il mantenimento all’altro coniuge

In materia di separazione dei coniugi, l’art. 156 c.c. dispone che, se uno dei coniugi non ha adeguati redditi propri, il Giudice può obbligare l’altro al versamento di quanto necessario al suo mantenimento. Detto versamento va commisurato alle circostanze e ai redditi dell’obbligato.
Tuttavia può accadere che il coniuge obbligato si renda inadempiente e non versi il mantenimento in questione.
A tal proposito lo stesso art. 156, VI co. c.c. prevede che “In caso di inadempienza, su richiesta dell’avente diritto, il giudice può disporre il sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato e ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di danaro all’obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto”.
Dunque, per quel che qui interessa, se il coniuge tenuto a versare l’assegno di mantenimento non ottempera al proprio obbligo, l’altro può citare in giudizio qualsiasi soggetto terzo che sia debitore, in forza di un titolo valido, di una somma di denaro nei confronti del coniuge inadempiente. È il caso del datore di lavoro del coniuge obbligato oppure del soggetto erogatore del trattamento pensionistico (pubblico o privato): il giudice ordinerà ad essi di accreditare direttamente una parte dello stipendio o della pensione del coniuge obbligato all’altro coniuge.