La responsabilità dell’inquilino per i danni al vicino
04/07/2019L’amministrazione di sostegno
04/09/2019La promessa di mutuo
Quando una parte – detta mutuante – consegna ad un’altra – detta mutuataria- una determinata quantità di denaro o di altre cose fungibili e l’altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità, allora si parla di contratto di mutuo (art. 1813 c.c.). In buona sostanza si tratta del prestito di una somma di denaro o di altri beni fungibili dietro la promessa di restituzione, cui possono essere applicati o meno gli interessi.
L’orientamento maggioritario definisce il mutuo come un contratto reale: ciò significa che esso si perfeziona con la consegna materiale della cosa oggetto del contratto (denaro o altra cosa fungibile).
La promessa di mutuo invece è l’impegno che una parte assume nei confronti di un’altra a prestarle del denaro a una certa data o entro un certo termine. La promessa di mutuo può essere stipulata sia con un istituto di credito o – più di frequente – con un privato.
Mentre il mutuo ha effetto con la consegna dei soldi, la promessa di mutuo diventa efficace e vincolante già con l’accordo (verbale o scritto: non è necessaria la forma scritta né per il mutuo né per la promessa di mutuo).
Possiamo dire che lapromessa di mutuo è un contratto preliminare dimutuo in forza del quale il promittente mutuante si impegna a trasferire denaro o altre cose fungibili al promissario mutuatario che a sua volta si obbliga, una volta ricevuta la somma o i beni promessi, alla restituzione e al pagamento dei relativi interessi (qualora previsti).
La promessa di mutuo si perfeziona per effetto del solo consenso tra le parti, ma il trasferimento del denaro può avvenire solo a seguito della stipula del contratto di mutuo vero e proprio.
In merito alla promessa di mutuo, l’art. 1822 c.c. dispone quanto segue: “Chi ha promesso di dare a mutuo può rifiutare l’adempimento della sua obbligazione, se le condizioni patrimoniali dell’altro contraente sono divenute tali da rendere notevolmente difficile la restituzione, e non gli sono offerte idonee garanzie”.
Dunque chi si è impegnato a prestare del denaro può rifiutarsi di adempiere qualora, dopo la stipulazione della promessa di mutuo, le condizioni patrimoniali del soggetto da finanziare siano divenute tali da rendere notevolmente difficile la restituzione. È possibile rifiutare l’adempimento anche se non vengono offerte garanzie idonee.
Se, nonostante le condizioni economiche del futuro mutuatario non siano mutate, una volta conclusa la promessa di mutuo, il promittente mutuante rifiuta di stipulare il mutuo e di consegnare quindi il denaro, secondo la giurisprudenza dominante, il mutuatario potrà solo chiedere il risarcimento del danno per inadempimento e non anche la consegna forzata del denaro.