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01/10/2019L’amministrazione di sostegno

L’amministrazione di sostegno è un istituto introdotto nel nostro ordinamento con la Legge 6/2004 per assistere le persone che, a causa di una menomazione fisica o psichica, anche parziale o temporanea, si trovano nell’impossibilità di attendere ai propri interessi (anziani, disabili fisici o psichici, alcolisti, tossicodipendenti, malati…).
La figura dell’amministratore di sostegno è finalizzata a “tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente” (Art.1 L. 6/2004).
Il vantaggio di detto strumento è quello di poter realizzare una protezione “su misura” per ogni beneficiario; l’elasticità di tale istituto consente di poterlo adattare al meglio alle esigenze e allo stato dei singoli soggetti, rispettando la residua capacità di agire dell’assistito.
La nomina dell’amministratore di sostegno può essere chiesta da:
- lo stesso beneficiario (anche se minore, interdetto o inabilitato);
- Il coniuge
- la persona stabilmente convivente
- i parenti entro il 4° grado: genitori, figli, fratelli o sorelle, nonni, zii, prozii, nipoti e cugini;
- gli affini entro il 2°grado: cognati, suoceri, generi, nuore;
- il pubblico ministero;
- il tutore o il curatore.
L’apertura dell’amministrazione di sostegno viene chiesta depositando un ricorso al giudice tutelare del luogo in cui il beneficiario ha la residenza o il domicilio.
Entro 60 giorni dalla presentazione della domanda il giudice, assunte le necessarie informazioni e sentita la persona cui il procedimento si riferisce, provvede con decreto alla nomina dell’amministratore di sostegno e a precisare l’oggetto del suo incarico.
I criteri per la scelta della persona che dovrà ricoprire il ruolo di amministratore di sostegno sono contenuti nell’art. 408 c.c.: “La scelta dell’amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario. L’amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. In mancanza, ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso. Nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata”.
E, ancora, dispone:
“Il giudice tutelare, quando ne ravvisa l’opportunità, e nel caso di designazione dell’interessato quando ricorrano gravi motivi, può chiamare all’incarico di amministratore di sostegno anche altra persona idonea, ovvero uno dei soggetti di cui al titolo II (…)“.
Non tutti i soggetti possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno. Ai sensi dell’art. 408 c.c. “Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il soggetto beneficiario“.
Quanto agli effetti dell’istituto, ai sensi dell’art. 409 c.c. “Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno. Il beneficiario dell’amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana“.
Colui che è sottoposto ad amministrazione di sostegno quindi non perde completamente la propria capacità di agire, ma soltanto in relazione ad alcuni specifici atti, indicati nel decreto. In particolare, il beneficiario:
- deve essere assistito o rappresentato dall’amministratore di sostegno nel compimento degli atti espressamente indicati nel decreto del giudice tutelare;
- conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno.
Per il compimento di atti di straordinaria amministrazione è necessaria l’autorizzazione del giudice tutelare.
Per ciò che concerne i doveri dell’amministratore di sostegno, l’art. 410 c.c. specifica che quest’ultimo, nell’assolvimento dei compiti affidatigli, deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario.
Il giudice tutelare ha il compito di vigilare sul corretto operato dell’incaricato, che periodicamente – ogni anno, ogni 6 mesi… – in base alla cadenza temporale prescritta dal giudice tutelare, è tenuto a presentare al medesimo una relazione che attesti l’attività svolta e descriva le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario e renda il conto della propria gestione economica.
L’incarico di amministratore di sostegno deve considerarsi gratuito ma, in alcuni casi, in presenza di patrimoni consistenti o con difficoltà di amministrazione, il giudice tutelare può riconoscere all’amministratore un equo indennizzo in relazione all’attività prestata.