L’espropriazione
immobiliare è una procedura che consente al creditore di fare espropriare i
beni immobili del debitore e di far disporre la vendita forzata degli stessi al
fine di recuperare la liquidità necessaria per soddisfare il creditore stesso.
La
suddetta procedura tuttavia presenta degli svantaggi sia per il debitore che
per il creditore e ciò può rendere più appetibile – a determinate condizioni-
la vendita della casa pignorata con una trattativa privata, il cui prezzo ricavato
venga devoluto in parte a copertura del debito e per la parte residua – qualora
vi sia – nelle mani del debitore.
In
particolare,
- La
prosecuzione dell’esecuzione forzata comporta un incremento di spese della
procedura, che inciderebbero sul conto finale e comporterebbero una riduzione
della parte di prezzo residuo dall’asta giudiziaria che andrebbe restituita al
debitore.
- Con la
trattativa privata il creditore avrebbe la certezza di essere soddisfatto in
tempi più celeri rispetto a quelli della procedura esecutiva e avrebbe altresì
certezza della somma che incassa. Infatti non è assolutamente detto che
l’immobile venga venduto alla prima asta; al contrario accade di frequente che
la prima asta vada deserta e che vengano disposti altri tentativi di vendita,
per ognuno dei quali il prezzo base del bene viene ribassato di un quarto e,
dopo il quarto tentativo di vendita andato deserto, fino alla metà: ciò
comporta che ad ogni tentativo di vendita le possibilità che il debito venga
coperto si riducono. Ne consegue che, all’esito della procedura, il creditore
non sarebbe completamente soddisfatto e dovrebbe quindi individuare altri beni
del debitore da aggredire e che quest’ultimo si vedrebbe privato della casa ma
non del debito.
Il debitore dunque può vendere la casa che è stata pignorata in pendenza della procedura esecutiva a patto – naturalmente – che ci sia il benestare dei creditori e che con questi si raggiunga un accordo sulla ripartizione del prezzo.