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24/05/2022Sinistro stradale senza scontro tra veicoli

Gli incidenti stradali nei quali non si verifica alcun contatto tra i mezzi sono definiti “sinistri causati da turbativa”.
Si tratta, ad esempio, dell’automobilista che sta percorrendo regolarmente una strada quando improvvisamente un altro veicolo esce da un parcheggio o da una via laterale omettendo di dare la precedenza. Altra ipotesi è quella dell’automobilista che rimane vittima di un incidente a causa di un utente della strada che percorre la carreggiata in contromano. In questi casi succede che il primo conducente si accorge di non riuscire a frenare in tempo e, per evitare l’impatto con il veicolo antagonista va a sbattere contro il guardrail, un albero o una recinzione riportando danni alla sua macchina e/o alla sua persona.
A proposito di circolazione di veicoli, l’art. 2054, primo comma, c.c. stabilisce che “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
Il secondo comma della stessa norma dispone che “Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 18337/13, ha statuito che la presunzione del concorso di colpa di cui all’art. 2054, II co. c.c. è applicabile anche all’ipotesi in cui manchi una collisione diretta tra i veicoli ma ciò è consentito esclusivamente per stabilire le percentuali di colpa, sempre che tale concorso di colpa sia stato accertato in concreto. Secondo la Corte, in prima battuta il danneggiato dovrà dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Il danneggiato dovrà provare il nesso causale tra l’evento ed il danno subito, dovrà cioè dimostrare che il sinistro è avvenuto a causa di una situazione posta in essere dalla condotta imprudente del conducente il veicolo antagonista, senza la quale il danno non si sarebbe verificato.
Qualora si riuscisse a dimostrare l’esclusiva responsabilità dell’altro conducente, spetterà poi a quest’ultimo dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare l’incidente.