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01/03/2018Come recuperare un credito nei confronti di una società cancellata dal Registro delle Imprese

In seguito alla cancellazione dal Registro delle Imprese la società muore, si estingue e, come avviene per il decesso delle persone fisiche, si verifica un fenomeno successorio: alla società che non esiste più subentrano i soci. In questo modo i soci succedono nei rapporti ancora in essere al momento della cancellazione della società, cioè nei debiti e crediti. Ciò significa che i soci, da un lato, diventano responsabili personalmente dei debiti non ancora pagati dalla società estinta e, dall’altro, diventano titolari dei crediti non ancora incassati dalla società stessa.
In pratica, chi vanta un credito nei confronti di una società che è stata cancellata dal Registro delle Imprese può rivalersi nei confronti dei soci, in capo ai quali vengono trasferite le posizioni debitorie della società. I soci tuttavia rispondono dei debiti sociali in maniera differente a seconda che appartenessero ad una società di persone o ad una società di capitali.
In particolare, i soci di una società di capitali (S.r.l., S.p.a., S.a.p.a.) estinta, non rispondono dei debiti della società dissolta con il proprio patrimonio personale. Essi, dopo l’estinzione della società a cui appartenevano, in conformità al principio di limitazione della responsabilità proprio della società di capitali, possono essere chiamati a rispondere dei debiti sociali solo nei limiti delle proprie quote e, comunque, per un importo massimo pari a quanto percepito con il bilancio finale di liquidazione. Venuta meno la società, inoltre, i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi (art. 2495 c.c.).
I soci di una società di persone (S.n.c., S.a.s., Società semplice) cancellata, invece, rispondono nei confronti dei creditori sociali non solo nei limiti della quota conferita ma anche con tutto il patrimonio personale.
A tal proposito la Corte di Cassazione ha statuito che la cancellazione della società dal Registro delle Imprese, pur provocando l’estinzione della società medesima, non determina anche l’estinzione dei debiti ancora insoddisfatti che la società aveva nei riguardi di soggetti terzi.
Con la cancellazione della società, pertanto, i debiti si trasferiscono in capo ai successori, ossia ai soci: saranno questi i soggetti verso i quali agire per il recupero dei crediti vantati nei confronti della dissolta società. Essi ne risponderanno nei limiti di quanto percepito ovvero anche con tutto il patrimonio personale, a seconda se si tratti o meno di soci limitatamente responsabili. Potranno essere chiamati a rispondere anche i liquidatori se il mancato pagamento è dipeso da loro colpa.