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La legge 8 marzo 2017 n. 24, c.d. Legge Gelli-Bianco, ha riformato in modo significativo la materia della responsabilità del medico e della struttura sanitaria per i danni da malasanità.
In primo luogo la novella ha delineato chiaramente la natura giuridica della responsabilità dei sanitari e di quella della struttura sanitaria, delineando un “doppio binario”. Infatti, mentre la responsabilità del medico è di natura contrattuale, quella della struttura ospedaliera (pubblica o privata) ha natura extracontrattuale.
La differenza tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale interessa i seguenti aspetti:
- Prescrizione. Data la natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria, il paziente potrà citare in giudizio la stessa rispettando il termine prescrizionale decennale, secondo l’art. 2946 c.c., che recita: “Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni”. La responsabilità extracontrattuale del medico, invece, comporta che l’azione di risarcimento danni intrapresa nei suoi confronti sia soggetta al termine di prescrizione di 5 anni. L’art. 2947 c.c., infatti, stabilisce che “Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato”. La giurisprudenza tuttavia afferma che i cinque anni decorrono dal momento in cui il paziente è venuto a conoscenza della riferibilità del danno subito al comportamento colposo del medico.
- Onere della prova. Nella responsabilità contrattuale il danneggiato deve dimostrare solamente l’inadempimento dell’azienda sanitaria ed il danno subito da tale inadempimento. Nel caso si intenti l’azione di responsabilità nei confronti del medico, invece, occorre provare anche quale colpa sia attribuibile allo stesso ed il nesso di causalità tra evento e danno: si deve dunque dimostrare che il danno è stato provocato solo dalla condotta colpevole del medico e non da altri fattori. Inoltre il medico va esente da ogni responsabilità se dimostra di aver agito secondo le cosiddette “linee guida” (raccomandazioni di comportamento clinico che hanno lo scopo di aiutare medici e pazienti a decidere le modalità assistenziali più appropriate in specifiche situazioni cliniche) validate dall’Istituto Superiore di Sanità.
La riforma Gelli-Bianco prevede che, prima dell’instaurazione della causa, venga esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione. In particolare, la procedura giudiziale è subordinata al preventivo espletamento di una consulenza tecnica preventiva ai sensi dell’art. 696 bis c.p.c.: il Giudice nomina un CTU con l’incarico di accertare se sussiste ed eventualmente in che misura sussiste responsabilità medica. Sulla base della perizia elaborata del CTU le parti valuteranno il raggiungimento di un accordo o verrà valutata la convenienza o meno dell’azione giudiziale. La Legge n. 24/2017 dispone che al procedimento di consulenza tecnica preventiva debbano partecipare obbligatoriamente tutte le parti (pena la condanna al pagamento delle spese di consulenza e di lite, oltre che ad una pena pecuniaria), comprese le imprese di assicurazione, che hanno l’obbligo di formulare al paziente danneggiato un’offerta di risarcimento del danno o di comunicare i motivi per cui ritengono di non presentarla.
In alternativa alla consulenza tecnica preventiva le parti possono decidere di ricorrere al procedimento di mediazione, finalizzato al raggiungimento di un accordo per la definizione stragiudiziale della controversia.
Infine la Legge Gelli-Bianco ha disposto l’obbligo, per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private, di dotarsi di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d’opera, anche per danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso le strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche e private, compresi coloro che svolgono attività di formazione, aggiornamento nonché di sperimentazione e di ricerca clinica nonché l’obbligo di stipulare polizze assicurative per la copertura della responsabilità civile degli esercenti le professioni sanitarie verso terzi.